Badanti: la legge è severa !

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La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine dei rischi all’ impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Cosa succede se…

Non si comunica l’assunzione o cessazione all’Inps
(Legge 11 Novembre 1983, n. 683)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inps l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l’Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.

Non si iscrive il lavoratore all’Inps
(Legge 11 Novembre 1983, n. 683)
Inviando la comunicazione all’INPS all’atto dell’assunzione, il lavoratore viene iscritto all’ente previdenziale.
Se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non viene iscritto. In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

Non si pagano i contributi 
(Legge 11 Novembre 1983, n. 683)
Nel caso di “lavoro nero” (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all’Inps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.

Si pagano i contributi in ritardo
(Legge 11 Novembre 1983, n. 683)
Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.

Il lavoratore non ha il permesso di soggiorno

(Decreto Legislativo 286 del 1998)
A queste sanzioni si aggiungerà l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Inoltre i contributi previdenziali sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Per chi assume una colf o una badante sono previste le seguenti deduzioni e/o detrazioni fiscali:

  • Per la Colf: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps (l’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati).
  • Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno, sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro). La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per la badante e viceversa.