Contrasto ai fenomeni del lavoro nero

Contrasto ai fenomeni del lavoro nero

Sono entrate in vigore il 4 novembre scorso, le nuove disposizioni contenute nella c.d. “legge sul caporalato” (Legge 29/10/2016, N. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (G.U. N. 257 del 3/11/2016) per contrastare fenomeni di lavoro nero e sfruttamento del lavoro, particolarmente ricorrenti soprattutto nel settore agricolo.

La sua prima parte – art. 1 e successivi – è dedicata ad una riformulazione molto severa del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis codice penale), che riguarda – ovviamente – tutta la generalità dei datori di lavoro.

Nella nuova formulazione viene specificata chiaramente una sanzionabilità anche del datore di lavoro, identica a quella del “caporale”, che utilizzi/assuma/impieghi manodopera “sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Ciò anche senza un loro reclutamento illecito tramite terzi.

In sostanza, al verificarsi di condizioni di sfruttamento dei lavoratori e profitto sul loro stato di bisogno, il nuovo testo punisce in pari misura sia la condotta illecita del caporale, e cioè di chi recluta illegalmente manodopera per impiegarla presso terzi, sia di un qualsiasi datore di lavoro.

In questo caso si viene puniti con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 500 a 1.000 € per ogni lavoratore.

Si tratta di una sanzione più leggera rispetto a quella prevista fino ad oggi, ma che tuttavia trova applicazione se non ricorre l’esercizio di violenza o minaccia (fattispecie anch’essa non contemplata dal testo previgente).

Qualora, invece, i comportamenti di cui sopra assunti dal caporale o dal datore di lavoro siano stati commessi in presenza di violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 € per ciascun lavoratore (sostanzialmente la stessa casistica e la stessa sanzione disciplinata dal vecchio art. 603-bis c.p.).

Le novità appena descritte – in particolare la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo del caporale in senso stretto – vanno esaminate attentamente soprattutto alla luce dei c.d. INDICI di SFRUTTAMENTO (pressoché coincidenti con quelli precedenti) e al cui verificarsi (ne basta uno solo) è potenzialmente configurabile lo sfruttamento del lavoratore.

Sottolineiamo che tra questi ultimi vi rientrano non solo la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta – a tutti i livelli – dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, o comunque sproporzionate rispetto alla quantita/qualità del lavoro prestato, ma anche violazioni, non necessariamente gravi e sistematiche e indici di sfruttamento.

Tra queste segnaliamo, ad esempio, il mancato rispetto delle norme riguardanti orario di lavoro/riposi/aspettative/ferie o di quelle (molte) in materia di sicurezza/igiene nei luoghi di lavoro, da oggi intese nella loro generalità e non più soltanto quelle pericolose per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.