Cerchi una badante a Padova ?

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Arriva un momento nella vita che l’autonomia si riduce e vivere da soli diventa difficile se non addirittura impossibile. Non c’è dubbio però che rimanere nella propria casa il più a lungo in possibile, in molti casi, consente una qualità di vita migliore rispetto alle strutture. Oggi in Italia esistono numerose soluzioni per affrontare questo passaggio, che spesso ma non sempre include una badante.

Una strada possibile: l’agenzia

La prima possibilità è quella di affidarsi ad un’agenzia che fornisce il servizio di assistenza richiesto, mandando personale proprio presso la casa dell’assistito. In questo modo ci sono numerosi vantaggi.

Innanzitutto questa soluzione consente di non assumere direttamente l’assistente e pertanto non avere gli obblighi di un datore di lavoro. Inoltre l’agenzia assicura un servizio 365 giorni l’anno, se richiesto, indipendentemente dai periodi di ferie e malattie degli assistenti, senza aggravare sui costi della famiglia. Viceversa però, il lato negativo è proprio il prezzo, perché le agenzie non hanno accesso alle stesse facilitazioni fiscali e contributive che le famiglie hanno nell’assumere direttamente l’assistente. Va ricordato che, mentre nel caso di assistenza a ore l’agenzia può provvedere, nel caso della badante convivente, l’assunzione deve avvenire in modo diretto, a meno di non richiedere i servizi di un agenzia interinale abilitata.

I contratti per l’assunzione delle badanti: il quadro normativo

Quando bisogna assumere una badante i contratti sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico e sono inclusi sia i contratti per il lavoro domestico che per l’assistenza alla persona, tali mansione sono una delle caratteristiche fondamentali per definire l’inquadramento del lavoratore. Un’altra distinzione da fare sono i contratti orari diurni, quelli notturni e quelli che prevedono la convivenza. Ogni tipologia ha delle regole ed è indicato per una specifica necessità di assistenza.

Il contratto Full Time: il lavoro diurno e la convivenza

Per coloro che necessitano di un numero di ore di assistenza elevato le soluzioni possono essere un’assistente familiare assunto per le ore diurne per cui è previsto un contratto con un numero massimo di 40 ore settimanali suddivise su 5 o 6 giornate. Nel caso in cui la presenza si debba estendere anche alla notte la soluzione è di assumere una badante convivente che si trasferisce a casa della persona da assistere e lì vive e lavora. In questo caso il numero di ore lavorate sono 54 settimanali, mentre la notte è di riposo.

Il contratto Part Time: limiti e possibilità

Anche per i contratti di lavoro domestico esiste la possibilità di assunzioni part time. Nel caso di contratto diurno la famiglia può scegliere il numero di ore da svolgere e gli orari sulla base delle proprie esigenze. Nel caso di un lavoratore convivente il contratto invece consente di assumerlo in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali a condizione che l’orario di lavoro sia collocato:

  • tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
  • tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
  • nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali

Come per i contratti full time, anche in questo caso esistono dei minimi retributivi, e nel caso della convivenza rimane inalterata la corresponsione in natura del vitto e dell’alloggio.

L’assunzione con la modalità part time deve risultare da atto scritto, firmato da entrambe le parti, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale.

L’assistenza notturna: i contratti disponibili

Esistono casi in cui l’assistito ha bisogno, soprattutto per motivi di sicurezza, di assistenza nelle ore notturne. Ci sono due tipologie di contratto che si distinguono sulla base del fatto che ci sia o meno da lavorare durante la notte. Il primo caso è quello della presenza notturna in cui il personale è assunto esclusivamente per garantire appunto la propria presenza compresa tra le ore 21 e le 8. Il lavoratore non presta assistenza ma soltanto compagnia e durante l’orario di servizio il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. La categoria per le mansioni è unica, così come il minimo retributivo. Potremmo dire che il contratto della badante convivente include al suo interno anche quello di presenza notturna.

Va evidenziato che qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente solo per il tempo effettivamente impiegato e con le eventuali maggiorazioni contrattuali.

L’altro contratto invece è quello per l’assistenza notturna che prevede che il lavoratore sia esplicitamente assunto per effettuare discontinue prestazioni notturne all’assistito, la cui durata dev’essere interamente compresa tra le ore 20 e le ore 8. Il carattere di discontinuità cui si fa riferimento riguarda la natura della prestazione, che prevede attesa ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito, indicato dall’orario di lavoro.

A questi lavoratori il datore di lavoro dovrà corrispondere, oltre alla retribuzione prevista, anche la prima colazione, la cena e un’idonea sistemazione per la notte.

Il Job Sharing: la novità nel mercato del lavoro italiano

Un’altra novità introdotta dalla legge Biagi e presa in prestito dai paesi anglosassoni è il cosiddetto Job Sharing, lavoro condiviso. Si tratta di un particolare contratto con il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica prestazione lavorativa. Entrambi i lavoratori rispondono dell’unica obbligazione assunta, di cui sono, ciascuno di essi, personalmente e direttamente responsabili. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro. I due lavoratori possono determinare discrezionalmente in qualsiasi momento sostituzioni o modifiche dei rispettivi orari di lavoro. Il trattamento economico, calcolato a consuntivo, sarà riproporzionato alle prestazioni lavorative effettivamente eseguite.

Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta la cessazione dell’intero contratto. Se accettato dalle parti, qualora il prestatore di lavoro rimasto si renda disponibile ad adempiere interamente all’obbligazione lavorativa, il contratto si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro.