La definizione di autosufficienza è definita dalla Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 2827 Art. 2. (CLICCA QUI PER ANDARE AL LINK DIRETTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA)
(Definizione di non autosufficienza e piano individualizzato di assistenza)
1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l’adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dell’International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
2. La valutazione multidimensionale di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata nell’ambito del distretto di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell’area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.
3. Per la valutazione della non autosufficienza le unità pluriprofessionali di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e di metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell’uso degli strumenti e dei mezzi di comunicazione.
4. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:
a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all’approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;
b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi e al governo della casa;
c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.
5. L’unità pluriprofessionale di cui al comma 2 predispone, a favore della persona non autosufficiente, un piano individualizzato di assistenza (PIA), che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale e di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, le misure di sostegno al reddito personale. Nella predisposizione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall’interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. L’attuazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio socio-sanitario con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni della persona non autosufficiente.
6. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all’articolo 5
In Italia non esiste una sola definizione che chiarisca il concetto di “non autosufficienza”. La categoria spesso viene inglobata nell’area della disabilità e in quella degli anziani. Diversi sono gli strumenti presenti per l’accertamento del bisogno assistenziale e per la conseguente attivazione dei servizi: il riconoscimento della invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, gli accertamenti per l’accesso ai servizi sanitari e ai servizi sociali.