Detrazioni per badante e Rsa

Detrazioni per badante e Rsa

Detrazioni per badante e Rsa, ecco cosa dice la normativa

Il ricorso a caregiver e strutture socio-sanitarie oggi è necessario a molte famiglie, che si trovano così a dover sostenere costi importanti. In molti casi, però, le persone anziane possono beneficiare di detrazioni per badante e Rsa.

detrazioni per badante e RsaCon il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche, le famiglie si trovano sempre più spesso a fare i conti con i costi per le cure offerte da residenze socio-sanitarie e caregiver. Ma di quali detrazioni è possibile beneficiare in questi casi?

La normativa fiscale prevede alcune deduzioni e/o detrazioni relative alle spese sostenute da persone anziane e connesse specificamente al loro “status”. Senza prendere in considerazione le spese mediche e sanitarie, che qualsiasi persona di ogni età può dover sostenere, si vuole in questa sede prendere in esame specificamente, sia pur brevemente considerati i limiti di questi appunti, quelle relative al ricovero di un anziano in una Rsa o casa di riposo e quelle sostenute per badanti o addetti all’assistenza personale.

Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e casa di riposo per anziani

Il ricorso a questi tipi di strutture appare oggi una soluzione quasi obbligata per tante famiglie ed è certamente impegnativo non solo emotivamente, ma anche economicamente. È opportuno pertanto conoscere quali sono le spese sostenute a tale titolo che il Fisco ammette in detrazione o deduzione. Al riguardo il trattamento fiscale delle rette di ricovero varia in relazione allo stato di salute dell’ospite, al soggetto che effettua il pagamento e al fatto che l’ospite sia o non sia a carico di chi sostiene la spesa. Occorre preliminarmente ricordare che la retta di ricovero è formata da due distinte voci: costi sanitari e costi non sanitari (cioè le spese per vitto e alloggio). Ai fini della deduzione o detrazione delle rette, bisogna innanzitutto verificare se la persona per la quale si è sostenuto la spesa rientra o meno nella nozione di familiare ai sensi dell’articolo 433 del codice civile: quanto corrisposto per chi non fa parte di questo elenco è indeducibile o indetraibile. Ciò chiarito, si possono prospettare tre casi:

  1. Deducibilità integrale della retta. Le persone disabili oppure invalide possono dedurre integralmente i costi sanitari sostenuti e certificati nella dichiarazione annuale rilasciata dall’ente gestore della struttura. Oltre che dall’ospite, le spese sanitarie sostenute possono essere dedotte anche dal familiare, individuato tra quelli indicati nell’articolo 433 del codice civile, a prescindere dal fatto che il parente in cura sia o meno da considerare fiscalmente a carico.
  2. Detraibilità della retta senza limitazioni. Le persone non portatrici di handicap o non invalide, ma comunque non autosufficienti “nel compimento degli atti della vita quotidiana”, possono detrarre il 19% delle spese sanitarie certificate. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 3 gennaio 2005 ha chiarito che sono da considerarsi non autosufficienti i soggetti che siano incapaci in autonomia di: assumere alimenti; espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale; deambulare; indossare gli indumenti. Sono inoltre considerate non autosufficienti le persone che necessitano di sorveglianza continuativa. Per usufruire di questa specifica detrazione può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia. In questo caso, oltre che l’ospite della Rsa, anche i familiari (ex art. 433 c.c.) possono detrarre le spese sanitarie sostenute per l’anziano, ma soltanto se questi è fiscalmente a carico.
  3. Detraibilità della retta con limitazioni. Nel caso in cui l’ospite non sia una persona disabile  ovvero non sia un familiare fiscalmente a carico, l’assistito o i familiari di cui all’art. 433 c.c. che hanno sostenuto la spesa possono indicare i costi sostenuti e certificati come spese per addetti all’assistenza personale, usufruendo della detrazione del 19% su una spesa massima annua di 2.100 euro (corrispondenti quindi a una detrazione d’imposta di 399 euro), a condizione però che il reddito del contribuente non superi i 40mila euro lordi annui.

Badanti e addetti all’assistenza personale

La detraibilità fiscale delle spese di questa natura è già stata esaminata sinteticamente al punto 3) del paragrafo precedente. È pero opportuno precisare che tale detrazione è concessa per le persone in stato di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Per il comune contribuente è consentito dedurre dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali a suo carico versati per il collaboratore familiare, mentre per le persone non autosufficienti la detrazione fiscale riguarda anche la retribuzione pagata al collaboratore familiare. Come già accennato, la detrazione non spetta se il reddito lordo del contribuente è superiore ai 40mila euro;  inoltre, l’importo di 2.100 euro di spesa massima detraibile è riferito al singolo contribuente e non al singolo collaboratore familiare. Infine, se sono più contribuenti ad aver pagato i costi per il caregiver o per l’addetto all’assistenza personale di un loro familiare, la misura della detrazione va ripartita tra quanti hanno sostenuto la spesa.

La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. È dovuta anche nel caso in cui le prestazioni di assistenza sono rese da: una Rsa, una casa di cura o di riposo; una cooperativa di servizi; un’agenzia interinale. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf), che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale. E nemmeno per i contributi previdenziali, che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). Tuttavia, la detrazione per badanti e addetti all’assistenza è cumulabile con la deduzione spettante per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici, che sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro annui.