Cassacolf, assicurazione sanitaria colf e badanti

Cassacolf, assicurazione sanitaria colf e badanti

Cassacolf, assicurazione sanitaria colf e badanti
L’iscrizione a Cassacolf è obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro basati sul Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico.
La Cassa Sanitaria Collaboratrici Familiari (Cassacolf) è la cassa di assistenza per la gestione dei trattamenti sanitari integrativi a favore dei collaboratori domestici. Cassacolf fornisce ai lavoratori un’indennità in caso di eventi come la malattia, il parto, il ricovero ospedaliero. Gli stessi datori di lavoro possono beneficiare di un’assicurazione obbligatoria per gli infortuni dei loro dipendenti.
Il diritto alle prestazioni della Cassacolf scatta nel momento in cui sono stati raggiunti 25 euro di versamenti, che corrispondono a 834 ore. Lavorando 4 ore al giorno, ci vuole quindi circa un anno circa di lavoro.
Prestazioni per i dipendenti
Cassacolf provvede a corrispondere, ai dipendenti iscritti, indennità giornaliere in caso di:
ricovero, dovuto a malattia o infortunio, con e senza intervento chirurgico;
ricovero per parto;
convalescenza.
In caso di ricovero con pernottamento, in istituti di cura pubblici o privati, il dipendente ha diritto ad un’indennità di 20,00 euro per ciascun giorno di ricovero successivo al secondo giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno. L’indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital.
Se il ricovero dura almeno 3 giorni, il dipendente ha diritto ad una indennità di 20,00 euro per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall’istituto di cura, per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico, con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.

Cassacolf provvede, inoltre, al rimborso integrale dei ticket sanitari, per le prestazioni ad alta specializzazione, effettuate presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

Prestazioni per i datori di lavoro
Cassacolf stipula una polizza assicurativa che garantisce copertura al datore di lavoro, in caso d’infortunio del quale egli sia civilmente responsabile, fino ad un massimale di 50 mila euro per ciascun sinistro e per un massimo di 50 mila euro l’anno. Sono comprese la morte o l’invalidità permanente del/la dipendente, oltre al rimborso delle spese legali.La garanzia opera anche per il cosiddetto rischio “in itinere”, cioè in caso di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Le modalità sono le stesse dell’Inail.
Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Essa, inoltre, non comprende i danni provocati, a terzi, dai collaboratori domestici.