Come tutelarsi da FALSE agenzie Badanti

Come tutelarsi da FALSE agenzie Badanti

COME TUTELARSI DA AGENZIE CHE OPERANO ATTRAVERSO COOPERATIVE SOCIALI

Non tutte le società possono fornire SERVIZI BADANTI alle famiglie che ne hanno bisogno.
Quando una società assume una badante e la manda a lavorare a casa di una famiglia, sta svolgendo somministrazione di lavoro o fornitura di manodopera.

In Italia, la ricerca e la selezione di personale, l’intermediazione di personale e la fornitura di personale (somministrazione di lavoro) sono tutte operazioni che possono essere svolte solo da società che sono iscritte all’ Albo delle Agenzie Per il Lavoro gestito dal Ministero del Lavoro.
Chi non è abilitato dall’albo e dal ministero del Lavoro NON può fornire legalmente servizi badanti a degli utilizzatori.
La badante che viene mandata a casa vostra è un lavoratore subordinato che è alle vostre dipendenze.
Avere qualcuno alle proprie dipendenze, ovvero stabilire gli orari di lavoro e le mansioni lavorative, è legale solo se il contratto di lavoro è di tipo subordinato (dipendente).
Per le badanti le tutele previste sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Domestico (CCNL domestico).
la maggior parte delle cooperative di badanti che non hanno l’autorizzazione ministeriale, o dicono di averla, magari con sede in Romania o Polonia, assumono invece con forme contrattuali diverse o addirittura con contratti di lavoro autonomo.

Queste società non autorizzate che utilizzano forme contrattuali alternative mettono a rischio le famiglie che possono essere soggette a rivendicazioni da parte dei lavoratori forniti e assunti con contratti non a norma di legge.

Una badante fornita con un contratto di lavoro non regolare potrà rivendicare di essere stata una vostra dipendente, farsi risarcire retroattivamente di tutte le tutele previste dal relativo CCNL e farsi assumere regolarmente e direttamente dalla famiglia utilizzatrice.
Il fatto di aver pagato delle fatture a queste cooperative, non vi esonera da eventuali rivendicazioni. Infatti le fatture non riguardano il diritto del lavoro. Chiunque può fare una fattura, ma ciò che conta è se l’attività di fornitura di personale è svolta a norma di legge rispettando il diritto del lavoro.

Per tutelarvi verificate sempre la risposta a queste due domande:
1) La società che mi fornisce le badanti è un’ Agenzia Interinale iscritta all’albo delle Agenzie Per il Lavoro ? Con la Partita IVA controllate su internet nell’albo informatico.
2) La badante, che viene messa alle proprie dipendenze da questa Agenzia, è assunta regolarmente e tutelata dal CCNL domestico. Gli unici contratti applicabili sono di categoria BS, CS, DS.

Consultate l’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro su questo sito:
https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/?public=ok
Per la ricerca andate alla funzione “consultazione albo”

Inserire la Partita Iva e premete il tasto “Filtra”

, se iscritta comparirà la Sezione di appartenenza che dovrà essere:

“Somministrazione di lavoro di tipo specialista” oppure “Somministrazione di lavoro di tipo generalista”.

Ogni altra Sezione non è abilitata alla somministrazione di personale.

Esempio: Vitassistance è una Agenzia Per il Lavoro abilitata alla “Somministrazione di personale specialistico” perchè si occupa esclusivamente di Badanti. Inserendo la sua Partita IVA si ottiene la conferma dell’iscrizione e della sezione di appartenenza.