Con il decreto dignità torna il reato di somministrazione fraudolenta

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Con il decreto dignità torna il reato di somministrazione fraudolenta

Il decreto Dignità ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta. Se la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.


Reato di somministrazione fraudolenta

In sede di conversione del D. L. n. 87/2018 è poi stato introdotto un nuovo articolo al decreto legislativo n. 81 del 2015. Si tratta dell’articolo 38-bis che ha il chiaro scopo di prevenire situazioni di grave irregolarità, come indica la norma, in rubrica “Somministrazione fraudolenta”.

Tale introduzione non rappresenta una disposizione di assoluta novità nell’ambito dell’apparato sanzionatorio relativo alla somministrazione di lavoro. Viene infatti riproposto testualmente quanto già recitava l’art. 28 del D. Lgs. n. 276/2003, abrogato, a decorrere dal 25 giugno 2015, dall’art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’art. 38-bis rafforza le sanzioni già previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003, prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al somministratore e l’utilizzatore viene altresì comminata la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.


Quadro normativo

Come abbiamo visto la disciplina introdotta dall’articolo 38-bis si aggiunge a quella dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 276/2003. Quest’ultima norma si occupa dell’apparato sanzionatorio relativo sia ai soggetti che esercitano attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale e supporto alla ricollocazione professionale, nonché ai casi relativi all’utilizzo delle diverse modalità di esternalizzazione del lavoro (distacco, appalto, somministrazione di lavoro).

Nello specifico, l’articolo prevede anche sanzioni in capo al somministratore ed all’utilizzatore. Nel caso di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro è prevista la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Per l’utilizzatore che ricorre alla somministrazione da soggetti non autorizzati, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

FONTE: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2018/09/05/somministrazione-fraudolenta-quadro-normativo-complesso-aziende-professionisti